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3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro. 3 Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato II B. 4 Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori. Relazione all’articolo 251 Viene recepito l’art. 67, direttiva 2004/17. Già le norme italiane di recepimento della precedente direttiva prevedevano la compilazione del prospetto statistico (art. 29, d.lgs. n. 158 del 1995), prevedendo tuttavia la trasmissione dei dati da parte delle singole amministrazioni al Dipartimento per le politiche comunitarie, che elaborava i dati con l’apporto dell’ISTAT e che a sua volta li trasmetteva alla Commissione. Si è preferito creare un raccordo tra i dati disaggregati trasmessi dalle singole amministrazioni e l’onere di trasmissione a cura del Dipartimento politi- che comunitarie, costituito da un’attività di raccolta e rielaborazione da parte dell’Osservatorio.
Art. 252 (Norme di coordinamento) 1.Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente in tema di CONSIP. 1.bis L’articolo 92, comma 5, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collabora tori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. 1 All'onere derivante dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari com plessivamente a 60.000 2 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 3 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per 4 il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 5 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato 6 di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente 7 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 8 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello 9 stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di 10 base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 11 finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 12 per i beni e le attività culturali. 13 2 bis. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite 14 dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 e su eventuali altri siti 15 informatici a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. del Consiglio dei ministri, che 16 definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data 17 certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. 18
3. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 19 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e della politiche sociali 20 promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per 21 l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei 22 lavoratori. Qualora l'intesa non sia stata sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 23 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la 24 contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le 25 indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti. 26 Decorso detto termine, qualora l’intesa non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il 27 Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Decorso il termine 29 di sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi di cui al secondo periodo del presente 30 comma, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite 31 non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. 32 33 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste 34 dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con 35 il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 36 presente codice. 37 38 Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, 39 quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle 40 infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia. 41 6 bis. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità 42 informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo 43 2005, n. 82. 44 Relazione all’articolo 252 Il comma 1 fa salva la normativa CONSIP. Il comma 1 bis riproduce l’art. 1, co. 207, l. n. 266/2005. Il comma 2 riproduce il secondo periodo dell’articolo 2 ter, comma 2, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109. Il restante contenuto del citato art. 2 ter è recepito nell’articolo 95 del codice. Il comma 3 riproduce l’art. 6, comma 2, l. n. 109 del 1994. Il restante contenuto del citato art. 6 è riprodotto nell’art. 127 del codice. Il comma 4 riproduce l’articolo 37 della l. n. 109 del 1994 (rubricato gestione delle casse edili), coordinandolo con l’articolo 9, commi 76 e 77, l. 18 novembre 1998, n. 415. Il comma 5 riproduce l’articolo 9, comma 59, l. n. 415 del 1998, che viene pertanto abrogato. Di polizze e garanzie si parla, nel T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. presente codice, ad es., negli articoli 75, 90, 111, 113. Il comma 6 costituisce la base legale dell’eventuale decreto ministeriale che modifichi il d.m. n. 398/2000, in materia di giudizio arbitrale, quasi interamente abrogato, e fatto salvo solo quanto a criteri di determinazione del valore della lite e tariffe (v. art. 241).
Art. 253 - Norme transitorie 1 Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi equivalenti siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi equivalenti, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 2 Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 3 In relazione all’articolo 8, fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4 I membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato 5 In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 6 Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante “acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza”. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporrà l’abrogazione del d.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7 Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui all’articolo 36 previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui all’articolo 36, comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi. Tali benefìci si applicano fino al 31 dicembre 1997. 8 Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34. 9 In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito www.llpp.it di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito informatico www.llpp.it di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 10 Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le vigenti modalità. 11 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione. 12 In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, nei limiti di compatibilità con il presente codi- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ce. 13 In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 14 In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data. 15 I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 16 Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 17 Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. 18 In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare. 19 Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso, anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), legge 11 febbraio 1994, n. 109, anteriormente alla data del 1° gennaio 2004; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 20 bis. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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